Quando chiedere al commercialista per associazioni sportive una verifica dello statuto dell’ASD?

Quando coinvolgere un commercialista per verificare lo statuto di un’ASD: contenuti richiesti, iscrizione al RASD, clausole fiscali e documenti utili.

È opportuno chiedere a un commercialista per associazioni sportive una verifica dello statuto dell’ASD prima di costituirla o modificarla, prima di presentare l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e quando il modo concreto di operare non è più facilmente riconducibile al testo vigente. I segnali rilevanti sono, ad esempio, un oggetto sociale non abbastanza preciso rispetto all’attività sportiva svolta, regole associative poco chiare, rendiconti non disciplinati nello statuto oppure entrate da quote, corsi e attività verso soci che richiedono un esame coordinato.

La verifica non serve a “certificare” automaticamente ogni entrata o a produrre un effetto fiscale per il solo fatto di avere uno statuto aggiornato. Serve a distinguere tre piani: i contenuti statutari richiesti all’ASD, la coerenza fra quelle regole e la vita associativa, e le condizioni previste dalle norme fiscali quando l’associazione intende applicare discipline che fanno riferimento alle clausole statutarie. È proprio questa distinzione a indicare se intervenire sul testo, sulle procedure dell’ente o su entrambi.

Quando la verifica dello statuto diventa una decisione concreta

Alla costituzione e prima di una modifica

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, l’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 richiede che nello statuto siano espressamente previste, tra l’altro, denominazione, oggetto sociale, rappresentanza legale, assenza di fini di lucro, ordinamento interno, rendiconti, scioglimento e devoluzione del patrimonio. Per un’ASD, il controllo più utile non è una lettura formale di una singola clausola: confronta ciascun contenuto richiesto con il testo effettivamente approvato e con le regole che l’associazione intende usare.

Merita attenzione particolare l’oggetto sociale: la norma richiede il riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, incluse formazione, didattica, preparazione e assistenza. Se l’ASD è anche ente del Terzo settore, è iscritta al RUNTS ed è costituita per le finalità indicate dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, l’art. 7, comma 1-bis, prevede una disciplina specifica sul requisito della principalità dell’attività dilettantistica. Questa circostanza cambia il confronto da svolgere e non va presunta solo dal nome dell’ente.

Prima dell’iscrizione al rasd o quando emergono difformità

La verifica è tempestiva prima della domanda di iscrizione al RASD. L’art. 7, comma 1-quater, collega la mancata conformità dello statuto ai criteri del comma 1 all’inammissibilità della richiesta; per gli enti già iscritti prevede la cancellazione d’ufficio. Il punto decisivo è la conformità ai criteri statutari indicati dalla disposizione, non una generica irregolarità nella documentazione dell’associazione.

Perciò, se il testo è stato redatto prima di un cambio organizzativo, se sono state approvate modifiche senza un testo coordinato o se l’ASD non riesce a individuare la clausola su rendiconti, organi, elettività delle cariche o scioglimento, il confronto va fatto prima dell’adempimento collegato al Registro. In questo momento il risultato utile della verifica è sapere se il testo è già coerente, quali clausole richiedono un intervento e quale deliberazione va eventualmente predisposta secondo le regole dell’ente.

Quando quote e corrispettivi richiedono un controllo anche fiscale

La revisione dello statuto è opportuna anche quando l’ASD riceve quote associative e corrispettivi specifici per attività svolte verso gli associati o altri soggetti indicati dalla norma. L’art. 148, comma 3, del TUIR disciplina, alle condizioni previste, attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 8 condiziona l’applicazione delle disposizioni richiamate alla presenza di clausole nell’atto costitutivo o nello statuto, redatto nelle forme previste dalla disposizione.

Questo non autorizza a trattare ogni incasso come quota o corrispettivo con il medesimo trattamento. Occorre partire dalla causa del pagamento, dal soggetto che paga, dall’attività cui si riferisce e dal rapporto fra le procedure effettive e le clausole associative. Anche l’art. 4 del D.P.R. 633/1972 contiene regole rilevanti per le prestazioni verso soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e richiama condizioni statutarie per le disposizioni che individua. Lo statuto è quindi una parte dell’analisi, non la risposta isolata sulla natura di ogni operazione.

Caso tipo: il testo dell’ASD e l’attività svolta non coincidono con chiarezza

Un’ASD ipotetica sta preparando la propria posizione per il RASD e, nello stesso periodo, organizza corsi per i propri associati. Lo statuto disponibile usa una formulazione generica sull’attività motoria; le regole di adesione distinguono una quota annuale dai pagamenti per i corsi; i verbali e il rendiconto sono disponibili, ma il consiglio non sa se il testo statutario disciplina con precisione l’approvazione del rendiconto e le decisioni associative.

  • Primo elemento: si confronta l’oggetto sociale con la formula richiesta dall’art. 7, senza sostituire al testo dello statuto ciò che l’ASD svolge di fatto.
  • Secondo elemento: si legge la disciplina di ammissione, partecipazione, assemblea ed elettività insieme ai verbali disponibili, per capire se le procedure adottate seguono le regole dichiarate.
  • Terzo elemento: si separano, solo per ricostruire il caso, quota associativa e pagamenti collegati ai corsi; poi si verifica se l’attività e i soggetti coinvolti rientrano nelle condizioni dell’art. 148 e se occorre un esame IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972.

La conclusione del caso non è che lo statuto debba necessariamente essere modificato. Se il testo contiene già le previsioni richieste e le procedure sono coerenti, l’esito può essere la conferma documentata dei punti da conservare. Se invece manca una previsione espressa richiesta dall’art. 7, oppure il testo e la vita associativa descrivono assetti diversi, il passo successivo è definire la modifica e la relativa delibera prima di fondare su quel testo l’iscrizione o una scelta fiscale. La presenza o meno dell’iscrizione al RUNTS e il contenuto effettivo delle attività sono fatti che possono cambiare questa conclusione.

Quale confronto affidare al commercialista

Quando l’ASD sta per costituirsi, modificare lo statuto, iscriversi al RASD o impostare attività con corrispettivi, coinvolgere lo studio prima della convocazione dell’assemblea consente di lavorare sul testo che sarà davvero sottoposto ai soci. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio: confronta lo statuto con l’assetto associativo dichiarato, individua i documenti e le clausole da approfondire e collega il controllo statutario agli aspetti fiscali e contabili pertinenti.

Per rendere utile il primo confronto, descrivi la situazione dell’ASD, l’urgenza collegata a costituzione, modifica o iscrizione e un elenco dei documenti disponibili: statuto vigente, eventuali versioni o delibere di modifica, verbali, libro soci e ultimo rendiconto. Non è necessario inviare documenti riservati prima del contatto: dopo il primo scambio si possono concordare le modalità di trasmissione. Per ordinare il materiale prima della valutazione può essere utile anche questa guida sui documenti da preparare per il commercialista di una ASD.

Richiedere una valutazione sullo statuto

Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, descrivi la situazione, l'urgenza e un elenco dei documenti disponibili, senza allegare documenti personali o riservati. Le modalita di trasmissione degli eventuali documenti possono essere concordate dopo il contatto.

Una richiesta ben impostata consente di chiarire se il tema è la sola conformità del testo all’art. 7, la coerenza tra statuto e vita associativa, oppure anche l’analisi delle entrate rispetto alle condizioni fiscali applicabili. Per una prima valutazione senza impegno, Richiedi una verifica fiscale e documentale, indicando situazione, urgenza e documenti disponibili.

Fonti e riferimenti

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